SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

1. DICE IL SÌ: Questa riforma garantisce finalmente la parità tra accusa e difesa e l’imparzialità dei giudici nel processo

RISPONDE IL NO. I dati disponibili sui processi ci dicono che, allo stato attuale, non c’è alcun indicatore che i giudici siano “parziali” e favoriscano i pubblici ministeri all’interno del processo. Un’alta percentuale dei procedimenti, infatti, termina con una assoluzione. Sembra proprio che il fatto di condividere il concorso d’ingresso e il Csm non influenzi in alcun modo l’imparzialità dei giudici rispetto alle richieste dei PM. Anche molti avvocati sono intervenuti a favore del NO al referendum per dire che il problema non sussiste e la riforma non cambierà in meglio la situazione. La separazione delle funzioni, giudicante e requirente, che esiste già da tempo, insomma, funziona.

Anche se l’argomento è destituito di fondamento, continuare a ripetere che “solo con la riforma e la separazione delle carriere avremo un giudice terzo e imparziale” rischia di avere un effetto grave, perché semina in chi ascolta (e magari non conosce le statistiche o la realtà processuale) il dubbio di vivere in un Paese in cui la giustizia è iniqua, i giudici non sono imparziali né affidabili, alimentando un clima di sfiducia nei confronti della giustizia e dei processi. A chi giova tutto ciò? Beh, di sicuro a chi teme le indagini di una magistratura forte e indipendente...

2. DICE IL SÌ: Questa riforma è il completamento di una riforma voluta da Giuliano Vassalli, medaglia d’argento della Resistenza

RISPONDE IL NO: L’argomento può valere, al limite, solo per una parte della riforma, la separazione delle carriere. Se parliamo del sorteggio le cose stanno molto diversamente. Nel 1971, era stato il segretario del Msi Giorgio Almirante a proporre il sorteggio per la componente togata del Csm!

Prima di lui, nell’immediato Dopoguerra, era stato il movimento dell’Uomo Qualunque di Guglielmo Giannini (estraneo alla Resistenza) a proporre in Assemblea costituente di sorteggiare addirittura i rappresentanti del popolo, per eliminare i partiti e rendere il Parlamento un ente burocratico e impolitico di “monitoraggio” dell’esecutivo!

E comunque, dentro la lotta partigiana, unita dall’opposizione al fascismo, esistevano idee politiche e posizioni diverse su molte materie. Per questo, il riferimento della Repubblica nata dalla Resistenza è la Costituzione, non questo o quel partigiano o partigiana: la Costituzione è nata dal confronto e dalla sintesi di tutte le culture che hanno nutrito l’antifascismo e la Resistenza!

3. DICE IL SÌ. O la separazione delle carriere è utile ed opportuna, o no. A questo si deve rispondere

RISPONDE IL NO: Falso. Il referendum riguarda una legge costituzionale che fa molto di più che semplicemente separare le carriere: spaccando in tre parti il CSM e modificando natura e attribuzioni dei nuovi organi, altera profondamente l’equilibrio tra poteri disegnato dalla nostra Costituzione (vedi punti 9, 10, 19). Bisogna capire bene questo, per decidere cosa votare

4. DICE IL SÌ: Giovanni Falcone era a favore della separazione delle carriere

RISPONDE IL NO: ...e Paolo Borsellino era contrario, per esempio. Ma soprattutto ribadiamo: valutiamo la riforma per quello che è contenuto nella riforma, tenendo presente che comporta ben più della semplice separazione delle carriere.

5. DICE IL SÌ: Non si vede come sarebbe possibile perseguire la separazione e continuare a garantire l’indipendenza dei pubblici ministeri come dei giudici senza l’istituzione di due CSM.

RISPONDE IL NO: Abbiamo visto (punto n. 1) che i dati dicono che il giudice decide già in autonomia rispetto alle richieste del PM, e i PM fanno le loro richieste senza mostrare condizionamenti da parte dei giudici.

Volendo seguire la strada della separazione, però, esistevano alternative. Si potevano istituire due sezioni diverse all’interno di un unico CSM. Oppure, volendo arrivare a tutti i costi alla separazione delle carriere e alla creazione di due CSM, lo si poteva fare in modo molto diverso, rispettoso delle salvaguardie a tutela dell’indipendenza dei magistrati.

Come in Portogallo, per esempio, dove le carriere sono separate e ci sono due organi equivalenti al CSM, ma dotati entrambi di poteri analoghi a quelli del nostro CSM originario costituzionale: entrambi possono eleggere i propri rappresentanti e sono dotati dei quattro poteri di nomina, promozione, trasferimento e disciplina che garantiscono dell’indipendenza della magistratura.

Non a caso, dopo l’approvazione della riforma Nordio i pubblici ministeri portoghesi hanno mandato un messaggio di solidarietà ai colleghi italiani, riconoscendo il modello italiano attuale come “un esempio di equilibrio tra l'autonomia funzionale e l'indipendenza costituzionale dei magistrati” e osservando con preoccupazione “gli sforzi volti a delegittimare e attaccare pubblicamente la magistratura, con giudici e pubblici ministeri presi di mira da una retorica che mette in discussione il loro ruolo di garanti dei diritti fondamentali, delle libertà e della legalità costituzionale”.

Per questo diciamo NO a questa riforma costituzionale, e ripetiamo che essa non riguarda semplicemente la “separazione delle carriere”, ma fa molto di più.

6. DICE IL SÌ: L’attuale separazione di funzioni non basta. Si vuole evitare il rapporto di colleganza fra magistrati giudicanti e PM: stessi concorsi, stesso CSM, stesse frequentazioni, stesse correnti. Gli uni non devono avere nulla a che fare con gli altri.

RISPONDE IL NO: Purtroppo, se la preoccupazione sono i rapporti di colleganza, amicizia o il cameratismo che nasce da una frequentazione lunga e continua, nemmeno la separazione delle carriere è una garanzia assoluta! Pensate a un piccolo tribunale, in una piccola città: giudici e pubblici ministeri continueranno a prendere il caffè insieme, si vedranno tutti i giorni dentro e al di fuori dei processi. Quali cambiamenti e garanzie può portare in quei casi la separazione delle carriere? Per fortuna una garanzia esiste già, perché esiste una separazione funzionale. E i magistrati, stando ai dati disponibili, la rispettano, nei grandi tribunali come nelle piccole realtà.

7. DICE IL SÌ: La riforma rafforza la tutela dei cittadini indagati, tutti.

RISPONDE IL NO: In realtà, la riforma potrebbe produrre un esito paradossale, opposto a quello auspicato da molti sostenitori del Sì, dando vita a un PM esclusivamente rivolto alla costruzione dell’accusa. Oggi il PM condivide con il giudice l’obiettivo della ricostruzione della verità dei fatti e, a tal fine, è tenuto a ricercare prove non solo a carico, ma anche a discarico dell’indagato (diversamente dall’avvocato difensore, che ricerca invece solo le prove a discarico). Con la riforma, il rischio è che il PM si trasformi in una sorta di “avvocato della polizia” (com’è in altri ordinamenti in cui i PM sono totalmente altro dai giudici), il cui obiettivo sia ottenere più condanne possibili.

Ciò ridurrebbe le attuali garanzie poste a tutela dei cittadini e potrebbe condizionare l’attività d’indagine del PM rivolgendola in prevalenza verso i reati più facili da perseguire: non quelli commessi dai grandi poteri economici o dalla politica, ma quelli compiuti dai soggetti più fragili e disagiati. Insomma, una giustizia forte con i deboli e debole con i forti.

8. DICE IL SÌ: La prima parte dell’art. 104 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” resta immutata, è assurdo dire che l’indipendenza del potere giudiziario è a rischio.

RISPONDE IL NO: Questo è uno dei più bizzarri argomenti del Si. Chiunque comprende agevolmente che non è sufficiente proclamare una cosa in una norma giuridica perché questa si realizzi nella realtà. La Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU proclama che «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», ma sappiamo bene che per buona parte dell’umanità non è questa la realtà. Quel che conta è che alle proclamazioni di principio seguano regole coerenti, idonee a realizzarle in concreto. Esattamente l’opposto di quel che fa la riforma, le cui previsioni mirano a rendere la magistratura condizionabile dal potere politico. Non è un’illazione, ma è quanto hanno espressamente dichiarato la presidente del Consiglio Meloni, il ministro della Giustizia Nordio e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano.

9. DICE IL SÌ: La riforma non altera gli equilibri costituzionali.

RISPONDE IL NO: Modificando il CSM, l’organo costituzionale di autogoverno della magistratura, in particolare riducendone i poteri (si toglie potere disciplinare) e cambiando i criteri di nomina (sorteggio puro per i magistrati, sorteggio “pilotato” per i componenti di nomina politica), la riforma obiettivamente altera gli equilibri della Costituzione come li abbiamo conosciuti fino ad oggi. Ci sono dei rischi, mentre i vantaggi non sono affatto chiari, alla luce dei dati concreti.

10. DICE IL SÌ: Il CSM diviso in tre non indebolisce le garanzie alla magistratura. Due Csm servono a garantire in ugual misura i magistrati giudici da un lato e magistrati PM dall’altro, senza interferenze reciproche.

RISPONDE IL NO: Non è difficile comprendere che suddividendo un organo in una pluralità di organi più piccoli si suddivide anche il suo potere in una pluralità di poteri più deboli. È l’antica saggezza dei Romani: divide et impera. Dividi il fronte del tuo avversario e assumi il comando. La riforma non si limita, peraltro, a dividere in due il CSM, ma priva i due futuri CSM dell’importantissimo potere di decidere sui procedimenti disciplinari a cui sono sottoposti i magistrati, affidandolo a un terzo organo, l’Alta Corte disciplinare, in cui la presenza dei magistrati è ridotta rispetto a quella dell’attuale CSM, il cui funzionamento futuro non è chiaro e desta preoccupazioni (vedi punto n. 19). È evidente che tutto ciò indebolirà le garanzie di cui attualmente gode la magistratura.

11. DICE IL SÌ: Non si capisce perché la riforma “servirebbe” soprattutto ai “politici”, né come servirebbe a intimidire i magistrati. E come farebbe a rendere troppo forti i PM, se vuole intimidirli?

RISPONDE IL NO: Non facciamo confusione. Sono due piani distinti. Da una parte, la posizione della magistratura tutta rispetto al potere politico. Dall’altra, la posizione del pubblico ministero davanti agli imputati comuni. Abbiamo spiegato (vedi punto n. 9) in che modo la riforma, con gli interventi sul CSM, indebolisce i magistrati rispetto al potere politico e il potenziale d’intimidazione che si annida nelle previsioni per l’Alta corte disciplinare (vedi punto n. 19). Il pubblico ministero, come i giudici, potrebbe dunque trovarsi a essere più influenzabile e più debole rispetto al governo, ma se evolve in un “superpoliziotto” (vedi punto n. 7) è potenzialmente più forte e minaccioso rispetto agli imputati più fragili e dotati di minori risorse.

12. DICE IL SÌ: Dire che con la riforma sarebbe più facile sottoporre i PM all’esecutivo è un processo alle intenzioni; ci vorrebbe un’altra modifica costituzionale.

È un fatto che in tutti gli Stati in cui le carriere di giudici e PM sono separate è presente una qualche forma di controllo governativo sui PM. Il rischio di tale evoluzione è evidente: se il governo ha modo di guidare o anche solo condizionare i PM, ha modo di decidere su cosa si indaga e, sopratutto, su cosa non si indaga.

A suscitare allarme è anche il fatto che, nel gennaio 2025, durante la discussione parlamentare della riforma, la maggioranza ha respinto un atto d’indirizzo presentato dall’opposizione che impegnava il governo ad «astenersi da qualsiasi iniziativa, legislativa e non, volta a indebolire o compromettere il principio della dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dal pubblico ministero e il divieto di interferenza degli altri poteri nella conduzione delle indagini».

Ma soprattutto pesano come un macigno le parole del ministro Nordio in persona, che in un libro appena pubblicato addirittura lamenta che i dirigenti dell’opposizione “sanno benissimo quanto sia stata limitata la sovranità della politica davanti all’invadenza delle procure” e li biasima perché, opponendosi alla riforma, “compromettono la loro libertà di azione di domani”.

Insomma, il rischio esiste. Ce lo dice lo stesso ministro Nordio!

CORRENTI E SORTEGGIO

13. DICE IL SÌ: La riforma mette fine alle degenerazioni delle correnti. Il sorteggio dei togati del CSM è l’unica garanzia contro le degenerazioni delle “correnti”.

RISPONDE IL NO: Purtroppo non ci sono garanzie in questo senso. Il sorteggio infatti riduce la presenza visibile nel Csm delle correnti (presenti all’interno dell’Associazione nazionale magistrati), ma non elimina le potenziali degenerazioni, i favori e i “maneggi”. Anzi, introduce un elemento di opacità che rappresenta un rischio. Il sorteggio infatti rende opaco il mandato del magistrato che entra nel Csm, rompe il legame di responsabilità che esiste oggi con chi lo elegge in modo trasparente e volontario.

Lo ha spiegato bene l’ex ministro della Giustizia Clemente Mastella: “Le correnti non le smonti con il sorteggio. A parte che questa lotteria di giudici e pm, pescati alla cieca, non mi piace. Ma, lo lasci dire a me che, assieme a Casini, sono il più esperto d’Italia di correnti. Rinasceranno a livello locale [...] Mettiamo che venga eletto un magistrato di Benevento, subito lì si creerà una corrente che si legherà a quel carro” (Corriere della Sera, 8 gennaio 2026).

Succede già: tra i sostenitori del sì c’è un ex magistrato condannato in primo grado come uno degli esponenti del cosiddetto “Sistema Trani”, un gruppo di magistrati e avvocati che manipolava procedimenti giudiziari su imprenditori in cambio di soldi e favori (e con le

correnti non c’entrava nulla), già radiato dalla magistratura per un’altra condanna per calunnia.

Le correnti non c’entravano nemmeno con lo scandalo per eccellenza, il caso Palamara: all’origine c’era infatti un magistrato molto potente, Luca Palamara, che al di là e di qualsivoglia fedeltà o appartenenza correntizia, incontrava fuori dal Csm esponenti del mondo politico e altri magistrati per discutere di nomine e processi delicati. Per questo è stato indagato e radiato dalla magistratura.

In una battuta: non è vero che “con la riforma, mai più uno scandalo Palamara al CSM”, perché gli estratti a sorte potrebbero benissimo incontrarsi con esponenti politici e altri magistrati all’Hotel Champagne per gli scopi più vari.

14. DICE IL SÌ: L’elezione dei rappresentanti del CSM non garantisce che essi siano più qualificati (per anzianità, esperienza, notorietà), ma solo la loro appartenenza alle correnti. Anzi, col sorteggio si potrebbero avere sorprese positive…

RISPONDE IL NO: Vorreste che ad amministrare la vostra città, ma persino il vostro condominio, fossero persone estratte a sorte? Crediamo proprio di no. L’elezione dà la possibilità di scegliere le persone che si ritengono più adatte al compito. Fare il consigliere nel CSM richiede competenze e attitudini che i magistrati non possiedono di per sé in quanto magistrati, perché non hanno a che fare con le competenze richieste dalle funzioni giudicanti e requirenti. Proprio come non tutti i professori hanno le caratteristiche o l’attitudine per essere buoni dirigenti scolastici (o hanno voglia di farlo), e non tutti i professori universitari sono adatti a gestire un dipartimento, e non tutti i medici sono idonei a guidare un’Asl...

15. DICE IL SÌ: I CSM con sorteggio sono meno rappresentativi, ma non è un problema. I CSM sono organi amministrativi che devono gestire le carriere dei magistrati. Non hanno funzioni di rappresentanza.

RISPONDE IL NO: Il CSM in realtà non svolge solo compiti meramente amministrativi (e tanto meno è una specie di “bazar” dove si mercanteggiano favori e nomine, come qualcuno cerca di rappresentarlo), ma è anche un organo di indirizzo, cioè ha tra le sue funzioni anche quelle di dare indicazioni in materia dell'amministrazione della giurisdizione. Perché mai, se si trattasse solo di trasferire un magistrato da un posto all'altro o di valutare la professionalità, la Costituzione avrebbe previsto un organo che addirittura è presieduto dal capo dello Stato e composto per un terzo da professori universitari e avvocati esperti eletti dal Parlamento in seduta comune?

La legge attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il potere di dare pareri al ministro della Giustizia sulle riforme (compresa la modifica costituzionale di cui stiamo parlando), di fare proposte al governo per leggi da approvare. Un esempio concreto: di recente è stato introdotto per legge un test e un colloquio psicoattitudinale per poter fare il magistrato, tra le prove di concorso, ed è il consiglio superiore che deve stabilire quali sono le ragioni che rendono una persona non idonea a fare il magistrato. Sono questioni delicate. Per questo servono persone preparate a svolgere questi compiti e il sorteggio, privando i magistrati della possibilità di scegliere chi andrà a occuparsi di tante materie sensibili, rende più fragile la magistratura.

16. DICE IL SÌ: Il sorteggio vuole eliminare la rappresentatività politica in senso lato di chi è eletto nel CSM. Oggi gli eletti al CSM rispondono, spesso se non per lo più, alle correnti.

(Detto in modo più brutale: “Sei per il NO? Allora sostieni le correnti!”)

RISPONDE IL NO: Per prima cosa bisogna sfatare la “leggenda nera” che circonda le “correnti”. Non è giusto ridurle a “cordate” o gruppi di pressione interessati, che servono solo alla spartizione delle cariche (sebbene vi sia anche questo nella loro storia, per carità, ed è un problema grave, denunciato da molti Presidenti della Repubblica!). Demonizzare le correnti dell’Associazioni nazionale magistrati perché a volte hanno portato lottizzazione e logiche di spartizione delle nomine negli uffici giudiziari, è come demonizzare i partiti politici perché ci sono corruzione, favori e malcostume vario.

Le correnti esprimono pluralismo e promuovono il dibattito delle idee intorno all’amministrazione della giustizia, in questo senso sono importanti, ed è molto importante che ci sia diversità di idee dentro un organo come il Csm che, come abbiamo detto, ha anche funzioni di indirizzo.

Forse, per scoraggiare il malcostume dentro il Csm, più che estrarre a sorte i componenti togati, sarebbe utile dare il buon esempio. Magari a cominciare dal fatto di non assumere al ministero della giustizia persone coinvolte nello scandalo Palamara, oppure non prendere come testimonial della riforma costituzionale la figura-simbolo di uno scandalo grave, come, per l’appunto, Luca Palamara in persona...

17. DICE IL SÌ: Non è vero che il sorteggio altera gli equilibri in favore della componente politica! Gli equilibri sono due terzi e un terzo e restano due terzi e un terzo.

RISPONDE IL NO: Nei due futuri CSM la proporzione tra i componenti è la stessa, ma lo squilibrio deriva dal modo diverso in cui sono selezionati. Sorteggio puro per i magistrati, sorteggio “temperato” (ovvero sorteggio entro una lista predeterminata che risponde ai desiderata dei parlamentari, quindi di fatto pilotato) per la componente politica. Nei nuovi CSM ci saranno figure isolate e disomogenee contro una “falange” compatta. Purtroppo, la storia insegna che una minoranza organizzata prevale sempre su una maggioranza disorganizzata.

Quanto all’Alta Corte disciplinare, lì il peso dei magistrati diminuirà: nel CSM odierno i magistrati sono i 2/3 dei componenti, nella futura Alta Corte scenderanno ai 3/5 (vedi anche punto n. 19).

18. DICE IL SÌ: Perché il sorteggio dovrebbe essere un problema? Si usa già per la composizione del Tribunale dei ministri e per le corti d’Assise.

RISPONDE IL NO: Attenzione, in entrambi i casi il sorteggio si applica organismi giudicanti, non organismi di autogoverno o rappresentativi.

Per il Tribunale dei Ministri, il sorteggio dei membri avviene tra i magistrati di Tribunale di un distretto (generalmente quello di Roma) con almeno cinque anni di anzianità e serve a garantire la massima imparzialità dell’organo chiamato a esercitare il controllo giurisdizionale sul potere politico. Per le corti d’Assise e le Corti d’Assise d’Appello, poi, il sorteggio è limitato ai giudici popolari (che rappresentano la cittadinanza nel giudizio dei processi penali più gravi), non ai togati, che ne fanno stabilmente parte, i quali garantiscono la competenza necessaria a giudicare.

ALTA CORTE DISCIPLINARE

19. DICE IL SÌ: l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare (senza ricorso in Cassazione) è l’unico modo di affidare a un organo terzo la giustizia disciplinare che faccia valere la responsabilità dei magistrati in ordine ai loro doveri d’ufficio in misura più efficace di quanto sia stato in grado di fare, fino ad oggi, il CSM.

RISPONDE IL NO: I fautori del Si dicono che è l’unico modo di far pagare davvero ai magistrati i propri errori, ma se andiamo a vedere, anche in questo i dati raccontano una storia diversa.

Le statistiche complete e disponibili dal 2010 al 2025 dicono che il sistema disciplinare della magistratura italiana opera in modo costante ed efficace: 1.399 processi disciplinari definiti (dal gennaio 2010 al settembre 2025), con 644 condanne: una media di 42 condanne l’anno, pari al 46% dei casi (contro un 44% di assoluzioni e 10% non luogo a procedere). Il Vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli – giurista, eletto in quota Lega (partito che sostiene la riforma) – ha riconosciuto pubblicamente che: “La Sezione disciplinare opera con serietà, competenza e rigore nell’analisi degli atti, senza alcuna influenza riconducibile alle appartenenze associative” (Il Dubbio, 28 gennaio 2025). Una conferma indiretta del buon funzionamento delle sezioni disciplinari viene anche dal fatto che il ministro della Giustizia Nordio, che ne ha facoltà, ha impugnato appena 6 sentenze su 184, tra il gennaio 2023 e il settembre 2025.

Allora che bisogno c’era di togliere il potere disciplinare al Csm?

Tanto più che per tutte le professioni (avvocati, medici, geologi, ingegneri...), i procedimenti disciplinari sono affidati agli ordini stessi, tutti i professionisti si giudicano tra di loro, e anche il loro lavoro può avere un impatto enorme – addirittura di vita o di morte, nel caso dei medici! – sulla vita dei cittadini. Perché bisogna fare diversamente solo per i magistrati?

Se guardiamo cosa prevede la modifica costituzionale, desta allarme il potenziale rischio di intimidazione nei confronti dei magistrati che si annida nelle pieghe della norma. Dentro l’Alta corte, infatti, i collegi che valutano i singoli casi saranno formati in modalità ancora da definire: per ora la legge dice solo che in essi i magistrati “saranno rappresentati” – ma non dice in che numero e in che proporzione. Una maggioranza politica potrebbe, per esempio, fare una legge secondo cui sono i suoi rappresentanti a giudicare, in maggioranza, il magistrato. Magari un magistrato che ha fatto qualche inchiesta “scomoda”, per corruzione o altro...

20. DICE IL SÌ: Le soluzioni individuate corrispondono in larga misura a ipotesi avanzate in precedenza, anche da sinistra. Per esempio, l’Alta corte disciplinare era stata proposta anche dal PD a suo tempo

RISPONDE IL NO: E allora? I nostri argomenti per il NO riguardano i contenuti e i rischi posti da questa riforma costituzionale oggetto di referendum, non vecchi progetti, o parte di essi, o i loro promotori. Le riforme costituzionali vanno sempre valutate nel loro complesso e nel contesto in cui sono proposte.

Se poi vogliamo andare a vedere i vecchi progetti, per esempio “l’Alta corte disciplinare” di cui parlava il programma politico del Partito Democratico per le elezioni 2022, scopriamo enormi differenze rispetto a quella introdotta dalla riforma Nordio. In quel caso, non si trattava di sottrarre al Csm il potere disciplinare, ma di costituire un organismo aggiuntivo destinato ai soli ricorsi in appello, che avrebbe potuto svolgere una valutazione di merito in secondo grado, in aggiunta al controllo di legittimità del ricorso in Cassazione (l’unico attualmente disponibile per i giudizi disciplinari).

21. DICE IL SÌ: Nei procedimenti disciplinari, lasciare la possibilità di ricorso in Cassazione darebbe l’ultima parola a magistrati giudici.

RISPONDE IL NO: Il diritto di difendersi davanti a un giudice è uno dei cardini dello Stato di diritto. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, si tratta di un principio fondamentale che fa parte del nucleo immodificabile della Costituzione. È incredibile che si pensi di violarlo proprio ai danni magistrati, sulla base di un pregiudizio per cui i magistrati deciderebbero sempre a favore dei loro colleghi (a proposito di processi alle intenzioni…).

TRASFORMAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

22. DICE IL SÌ: Poteri e funzioni dei PM non cambiano: non si vede perché dovrebbero trasformarsi in “superpoliziotti” o comunque interpretare il proprio ruolo in modo diverso da oggi. Questa della “cultura della giurisdizione” comune a giudici e pm è una delle balle più solenni che vengono messe in campo. È figlia ultima di un rito nel quale giudici terzi e parte processuale pubblica si confondevano in nome della pretesa punitiva dello Stato etico.

RISPONDE IL NO: La Costituzione assegna al pubblico ministero il ruolo di “parte imparziale”. Il PM è concepito all’origine come un garante della legalità, non come antagonista processuale o avvocato dell’accusa e adempie correttamente ai suoi doveri solo quando le sue conclusioni sono in linea con le prove raccolte nel processo, non quando ottiene la condanna. Al contrario, l’avvocato, anche quando è convinto della colpevolezza del suo assistito che nega le sue responsabilità, non può – deontologicamente e giuridicamente – chiederne la condanna al giudice. Questa diversità del PM rispetto alla parte privata, il difensore, è rimasta anche con la trasformazione del processo in senso accusatorio cominciata nel 1989. Parlare per questo di “Stato etico”, ovvero di uno Stato che è tenuto come valore assoluto, al di sopra dei cittadini, come aspirava a essere quello fascista, pare davvero fuori luogo.

23. DICE IL SÌ: Cent’anni di indagini penali di ogni genere e natura non sembra indichino un particolare attivismo dei PM a favore degli indagati. Ma forse ci siamo persi qualcosa?

RISPONDE IL NO: Nel quotidiano lavoro dei tribunali è frequente assistere ad un PM che, alla fine di un processo, chiede l’assoluzione: è la fisiologia del sistema, non l’eccezione.

In assenza di puntuali statistiche ufficiali, si stima che più della metà delle notizie di reato finiscano archiviate (il più delle volte, senza necessità dell’intervento di un difensore), mentre, per quanto riguarda i casi che vanno a giudizio, i dati registrano un’alta percentuale di assoluzioni.

ERRORI GIUDIZIARI

24. DICE IL SÌ: Gli errori giudiziari sono una vergogna! mille persone innocenti in galera ogni anno, quasi seimila casi di ingiusta detenzione! bisogna dire SI per porre fine a questo scandalo!

RISPONDE IL NO: Nei dibattiti televisivi spesso si “danno i numeri”, senza indicare la fonte del dato e senza spiegarlo bene.

Questi i dati ufficiali forniti dal Ministero della Giustizia: in Italia, le riparazioni per ingiusta detenzione (quando l’indagato o l’imputato sono privati della libertà durante un processo che poi si conclude con assoluzione) si attestano stabilmente tra 550 e 600 l’anno su circa 40.000 misure cautelari restrittive applicate: circa l’1,3% di quelle totali.

Gli errori giudiziari rilevati in sede di revisione (quando una condanna ormai definitiva viene modificata con l’istituto della revisione) sono circa 7 l’anno, pari a 0,12 casi per milione di abitanti.

Ognuno di questi casi è un dramma, naturalmente. Ma se confrontiamo i nostri dati con l’estero (pur con tutte le cautele dovute al fatto che i sistemi sono diversi), vediamo che anche in altri Paesi, come la Francia e il Regno Unito, non mancano denunce di ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, anche in misura maggiore rispetto all’Italia.

Per inciso, i danni subiti e i risarcimenti conseguenti sono riconosciuti sulla base di giudizi pronunciati da magistrati.

25. DICE IL SÌ: Con la riforma, mai più un “caso Tortora”!

RISPONDE IL NO: Purtroppo non si vede come. La riforma non può garantire che non si verifichino più errori giudiziari. Il “caso Tortora” non era conseguenza di eccessiva vicinanza tra giudici e pubblici ministeri, ma di una pessima applicazione della legge sui pentiti, che allora esisteva da pochissimo tempo... per fortuna l’esperienza e la giurisprudenza hanno migliorato le cose. Ma, poiché i magistrati sono fallibili come tutti gli esseri umani, il sistema prevede diversi gradi di giudizio, che, anche in quel caso, consentirono di arrivare all’assoluzione.